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Regolamento Brevetti Strada

BREVETTI INTERNAZIONALI RM, BRM/ACP e BREVETTI ITALIANI BRI/ARI

REGOLAMENTO BREVETTI SETTORE “STRADA” RM– BRM/ACP– BRI/ARI e - CP/ARI


Certificazione dei brevetti


Art. 1) L’associazione Audax Randonneur Italia, di seguito sempre denominata ARI, è l’unica ad avere titolo ad omologare i brevetti randonnée che si svolgono sul territorio Italiano quali:
Randonneur Mondiaux – RM; dell’Audax Club Parisienne (ACP) denominati BRM/ACP; dell’ARI quali: per le randonnée BRI/ARI, per le ciclo pedalate CP/ARI.  Relativamente ai brevetti RM e BRM/ACP il presente regolamento ha come riferimento le norme generali previste dai rispettivi regolamenti di entrambi i soggetti internazionali Les Randonneurs
Mondiaux (LRM) e ACP, ai quali si ispira adattandoli ove necessario alla realtà nazionale.


Tipologie dei brevetti


Art. 2) Brevetto RM con lunghezza pari o superiore a 1200 km
I brevetti devono essere proposti ad ARI che, valutati i requisiti previsti dai regolamenti, li inoltra a LRM per l’approvazione; in particolare essi devono contenere l’indicazione del dislivello e del tempo massimo messo a disposizione del ciclista. Per tutti i brevetti uguali o superiori a 1200 km la velocità massima sulla quale calcolare il tempo minimo di percorrenza è fissata in 28 km/h I brevetti devono essere conclusi entro i seguenti tempi massimi:


- 1200 km; deve essere concluso entro il tempo massimo di 90 ore
- da 1201 a 1400 km; il tempo massimo è calcolato sulla velocità minima di 13,33 km/h
- da 1401 a 1899 km; il tempo massimo è calcolato sulla velocità minima di 12,00 km/h
- da 1900 a 2499 km; il tempo massimo è calcolato sulla velocità minima di 10,00 km/h
- da 2500 km e oltre; sono ammesse tappe di 200 km/giorno.


I tempi massimi sopra indicati si riferiscono al brevetto avente un livello di difficoltà pari a 11 mt/km, calcolato sul rapporto dislivello/lunghezza del brevetto. (es: disl 13000mt /distanza 1200 km = 10,83mt/km). I tempi massimi sono incrementati nella misura del + 5% per ogni 1 mt/km in più rispetto al livello di difficoltà di 11 mt/km (vedi esempi in appendice del presente regolamento).


Art. 3) Brevetto BRI/ARI con lunghezza pari o superiore a 1200 km


I brevetti devono avere una lunghezza uguale o superiore a 1200 km e la velocità massima sulla quale calcolare il tempo minimo di percorrenza è fissata in 28 km/h. Il tempo massimo messo a disposizione del ciclista deve essere preventivamente concordato con ARI dalla ASD organizzatrice e può anche essere calcolato su una velocità media inferiore a quella di un analogo brevetto RM.


Art. 4) Brevetti BRM/ACP e brevetti BRI/ARI


I brevetti devono avere le seguenti lunghezze: 200 km, 300 km , 400km , 600 km , 1000 km. E’ ammessa una tolleranza +/- 5% per i brevetti BRM/ACP e +/- 10% per i brevetti BRI/ARI. 

Il tempo minimo di percorrenza per entrambi i brevetti è calcolato sulla velocità media di 28 km/h. Il tempo massimo è calcolato sulla velocità media di 15 km/h per i brevetti fino a 600 km e di 13,0 km/h per i brevetti di 1000 km. I brevetti ACP Extreme così come definiti nell'Art.5 ai fini dell'omologazione devono rientrare nel tempo massimo ACP; nel caso di superamento di questi tempi massimi può essere rilasciato un brevetto BRI/ARI nei limiti di quanto stabilito dall'Art. 5. Seguono tempi minimi e massimi sulle rispettive lunghezze:
- 200 km = da 07h e 00m a 13h e 30m;
- 300 km = da 10h e 40m a 20h e 00m;
- 400 km = da 14h e 15m a 27h e 00m;
- 600 km = da 21h e 15m a 40h e 00m;
- 1.000 km = da 35h e 40m a 75h e 00m.


Art. 5) Brevetti considerati EXTREME


Sono considerati brevetti extreme i brevetti BRI/ARI di lunghezza fino a 1000 km rilevati attraverso la piattaforma “Openrunner” che abbiano le seguenti caratteristiche altimetriche per ogni rispettiva distanza:

- 1000 km = dislivello superiore a 13.000 mt;
- 600 km = dislivello superiore a 9.000 mt;
- 400 km = dislivello superiore a 6.500 mt;
- di 300 km = dislivello superiore a 5.000 mt;
- di 200 km = dislivello superiore a 3.500 mt.

Per le prove ACP viene calcolato secondo il seguente criterio:


- velocità media di 13 km/h per brevetti fino a 600 Km di lunghezza
- velocità media di 10 km/h per brevetti di 1000 km di lunghezza
Per le prove BRI, il tempo massimo potrà variare a seconda del dislivello.


Le prove dichiarate extreme dalla ASD organizzatrice, in sede di redazione del calendario, verranno declassate a randonnée ordinarie qualora sia accertato, sulla base della traccia pubblicata sul portale ARI, che il dislivello effettivo non corrisponda alle caratteristiche altimetriche di cui ai commi precedenti del presente articolo.
Nel caso in cui la ASD organizzatrice comunichi, almeno un mese prima della data fissata per il brevetto, che i dati altimetrici non sono conformi ad una prova extreme, il brevetto verrà declassato a prova ordinaria e manterrà, comunque, validità ai fini del campionato nazionale randonneur.
Nel caso in cui i dati altimetrici non conformi al brevetto extreme vengano comunicati a distanza temporale inferiore al mese dalla data del brevetto, la prova sarà declassata a brevetto ordinario e, l’anno successivo, verrà, comunque, esclusa dal campionato nazionale randonneur.
Non si applicherà l’esclusione dal campionato nazionale randonneur qualora, pur essendo stata comunicata la traccia con dati altimetrici non conformi alle prove extreme e distanza temporale inferiore al mese dalla data del brevetto, ciò sia stato determinato da fatti estranei alla volontà dell’organizzatore: eventi meteo avversi che hanno determinato l’impraticabilità di tratti stradali, divieti di circolazione imposti dalle Pubbliche Autorità.


Art. 6) Ciclo pedalate CP/BRI


La ciclo pedalata è una prova non competitiva la cui lunghezza non può essere superiore ai 160 km. La ciclo pedalata è di norma organizzata in concomitanza ad un brevetto e risponde alle regole dettate dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS). Per quanto riguarda le modalità di partecipazione e comportamentali il ciclista deve attenersi alle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento, fatta eccezione per le omologazioni. Ari provvede a pubblicare nel portale l’elenco nominativo dei ciclisti considerati “Finisher”.


Requisiti


Art. 7) Al brevetto randonnée possono partecipare i ciclisti di ambo i sessi tesserati con una ASD affiliata alla FCI o ad un EPS, la cui licenza sia valida nell’anno in corso, in modo da garantire le coperture assicurative e sanitarie previste dal DM 18/02/1982, ovvero il possesso del certificato medico di idoneità alla pratica del ciclismo di tipo agonistico, oppure dal DM 26/04/2013, ovvero il possesso del certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica ma di elevato impegno cardiovascolare. Possono inoltre partecipare al brevetto randonnée i ciclisti non tesserati, purché in possesso di un certificato medico come prescritto dal DM 18/02/1982 o dal DM 26/04/2013 e di una assicurazione responsabilità civile (RC) personale.
E’ data facoltà alla società organizzatrice del brevetto randonnée di non accettare iscrizioni da parte di ciclisti non tesserati.
I cittadini stranieri possono partecipare ai brevetti randonnée alle condizioni di cui all’art. 1.3.2 delle Norme Attuative del Settore Amatoriale e Cicloturistico della FCI che integralmente si riporta:

“1.3.2 CITTADINI STRANIERI I soggetti stranieri possono partecipare alle manifestazioni competitive e non competitive ad alto impegno psicofisico se in possesso di licenza UCI valida
per l’anno in corso, rilasciata dalla propria federazione ciclistica nazionale, certificato medico agonistico per il ciclismo. I soggetti stranieri che non siano in possesso di tale licenza, dovranno sottoscrivere, qualora prevista dalla società organizzatrice, apposita tessera giornaliera come da art.1.2.2 e presentare, prima della partenza della gara, un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla partecipazione ad una manifestazione sportiva ciclistica agonistica. Tale certificato non deve essere antecedente di oltre un anno rispetto alla data della manifestazione alla quale si intende partecipare”.


La ASD organizzatrice del brevetto ha, comunque, la facoltà di accettare l’iscrizione al brevetto di cittadini stranieri non in possesso di licenza UCI purché gli stessi siano in possesso di certificato medico agonistico o certificato medico per attività sportiva ad elevato impegno cardiovascolare e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.


Art. 8) Ferme restando le norme relative ai limiti di età previste dalla FCI o dagli EPS, ARI è tenuta ad omologare tutti i ciclisti ammessi dall’organizzatore a partecipare ad un brevetto quando viene portato a termine nei tempi previsti dal presente regolamento.


Art. 9) Ogni ciclista ha l’obbligo di versare alla ASD organizzatrice del brevetto randonnée, prima della partenza, la quota di iscrizione e di accettare senza riserve quanto previsto dal presente regolamento e quello previsto dall’organizzatore. Ha altresì l’obbligo di sottoscrivere con firma leggibile il “modulo dichiarazione di responsabilità” sul quale è riportato il logo ARI; non è accettato qualunque altro modulo “facsimile” o diverso da quello previsto.


Art. 9 bis) L’iscrizione al brevetto avviene mediante il portale ARI. Qualora la ASD organizzatrice si avvalga di altro sistema di iscrizione online sarà tenuta, comunque, ad attivare le iscrizioni anche sul portale ARI al fine di consentire ai partecipanti di utilizzare tale canale. Inoltre, la ASD è tenuta a trasferire sul portale ARI i dati degli iscritti al brevetto pervenuto attraverso il diverso sistema di iscrizione. Dovranno, poi, essere trasferiti ad ARI i dati di tutti coloro che avranno portato a termine il brevetto medesimo al fine di potere procedere alle omologazioni. Si precisa che tutti coloro che portano a termine il brevetto devono essere omologati. Non è consentito all’organizzatore di comunicare dati parziali.
L’utilizzo di altro sistema online di iscrizione dovrà, in ogni caso, garantire il controllo del possesso, in capo ai ciclisti iscritti, dei requisiti di partecipazione al brevetto (certificazione medica, tessera con ASD affiliata a FCI o altro ente di promozione sportivo ecc). La ASD organizzatrice potrà prevedere la possibilità di iscrizione al brevetto anche il giorno dello svolgimento del brevetto medesimo. In tal caso tutte le operazioni di controllo, in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in capo al ciclista, verranno svolte all’atto della iscrizione. La mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al brevetto (certificazione medica, tessera con ASD affiliata a FCI o enti di promozione sportiva ecc.) legittimeranno la ASD organizzatrice a rifiutare l’iscrizione.


Art. 9 ter) Quote iscrizione.


ARI fornisce, con cadenza annuale, una indicazione di massima circa le quote di iscrizione daapplicarsi da parte delle ASD organizzatrici dei brevetti. Le indicazioni fornite da ARI non sono vincolanti per le ASD organizzatrici le quali potranno discostarsi, in diminuzione o in aumento, in ragione dei costi che dovranno sostenere per l’organizzazione del brevetto.


Bicicletta


Art. 10) E’ ammesso l’uso di bicicletta con trasmissione a catena, mossa esclusivamente dalla forza muscolare. Qualora il brevetto randonnée richieda percorrenze nelle ore notturne, la bicicletta deve essere dotata di un sistema di illuminazione anteriore e posteriore come previsto dalle norme del codice della Strada. L’organizzatore vieta al ciclista la partenza quando la bicicletta non risponde ai requisiti di cui sopra. L’omologazione nel brevetto randonnée è riservata esclusivamente ai ciclisti dotati di bicicletta con trasmissione a catena, mossa dalla sola forza muscolare.


Art. 11) Biciclette a pedalata assistita (E-BIKE)
E’ data facoltà alla ASD organizzatrice del brevetto randonnée di consentire la partecipazione ai ciclisti dotati di bicicletta a pedalata assistita (e-bike). I nominativi dei ciclisti dotati di bicicletta a pedalata assistita non possono essere inseriti nell’elenco dei ciclisti che deve essere inviato a ARI come previsto dall’Art. 23 del regolamento.


Comportamento


Art. 12) Ogni ciclista è a conoscenza che la ASD organizzatrice del brevetto randonnée non presidia il percorso e pertanto egli è in libera escursione personale. Ogni ciclista ha l’obbligo di osservare lungo il percorso le norme del Codice della Strada e, ove presenti, ha il dovere di utilizzare le piste ciclabili.

Art. 13) Ogni ciclista ha l’obbligo di indossare il casco protettivo durante lo svolgimento del brevetto randonnée.


Art. 14) Ogni ciclista ha l’obbligo di attivare il sistema di illuminazione installato sulla bicicletta nei tempi indicati dal Codice della Strada; inoltre ha l’obbligo di indossare nelle ore notturne e ove la strada lo richieda (galleria) indumenti accessori dotati di strisce o bande con potere rifrangente.


Art. 15) Ogni ciclista deve provvedere personalmente a tutto quanto è necessario per portare a termine il brevetto randonnée. Lungo il percorso è vietata qualunque forma di assistenza prestata da persone al seguito del ciclista, volta ad agevolarlo al fine di consentirgli di concludere regolarmente il brevetto randonnée, fatta eccezione per i punti di controllo situati lungo il percorso dove egli potrà trovare un ristoro, se previsto dall’organizzatore, e potrà ricevere assistenza meccanica anche da parte di soggetti terzi.


Art 15 bis) E’ data facoltà alla ASD organizzatrice di allestire uno o più punti di ristoro lungo il percorso, nei pressi dei punti di controllo. Per ciò che concerne i brevetti il cui svolgimento impegna anche le ore serali e notturne, qualora non siano previsti, da parte della ASD organizzatrice, punti di ristoro lungo il percorso dovrà essere fornita idonea indicazione ai partecipanti al brevetto circa le località/zone dove sarà possibile trovare esercizi pubblici aperti.


Art. 15 ter) La ASD organizzatrice deve obbligatoriamente prevedere un controllo segreto lungo il percorso e tale controllo deve essere presidiato con personale della ASD organizzatrice e ciò anche se venga adottato un sistema di tracciamento elettronico.


Art. 16) Ogni infrazione commessa a quanto previsto dagli Art. 6) 7) 8) 9) 15) del presente regolamento comporta l’esclusione del ciclista dal brevetto randonnée. Viene, altresì, disposta l’esclusione del ciclista dal brevetto randonnée nel caso in cui la ASD organizzatrice accerti che il ciclista abbia volutamente tagliato il percorso, ovvero si sia avvalso di mezzi di trasporto motorizzati per compiere anche solo una parte di percorso.


Art. 17) ARI e la ASD organizzatrice del brevetto randonnée non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili degli incidenti che possono accadere al ciclista durante lo svolgimento del brevetto. Le ASD organizzatrici, in ordine alla sicurezza dei partecipanti al brevetto, si conformano alle linee guida dettate da ARI nel vademecum pubblicato sul sito AudaxItalia ed inviato a tutte le ASD socie di ARI.


Partecipazione al brevetto randonnée


Art. 18) Il brevetto randonnée RM, BRM/ACP, BRI/ARI non è una competizione e non comporta la stesura di classifiche e la proclamazione di vincitori, ma solo ed esclusivamente la stesura della lista degli omologati, ovvero di coloro che hanno portato a termine il brevetto nei tempi indicati agli artt. 2), 3), 4) e 5) del presente regolamento; del pari non verrà istituito ed attribuito alcun riconoscimento in premi; il ciclista è comunque a conoscenza che si tratta di una prova di resistenza che può richiedere un notevole impegno psicofisico.


Art. 19) Ogni ciclista riceve prima della partenza:
- una carta di viaggio autoprodotta dall’organizzatore per i brevetti RM E BRI/ARI uguali o superiori a 1200 km,
- una carta di viaggio che ARI mette a disposizione dell’organizzatore sul portale www.audaxitalia.it : carta gialla per il brevetto BRM/ACP; carta rosa per il brevetto BRI/ARI; carta bianca per le ciclo pedalate CP/ARI.
Sulla carta di viaggio l’organizzatore deve indicare: il nome dell’evento, nominativo partecipante ed ASD di appartenenza, l’orario di partenza, luogo dei punti di controllo, arrivo con i rispettivi orari di passaggio; sulla medesima carta il personale preposto al controllo dall’organizzatore segnerà l’orario effettivo di partenza, di passaggio ai punti di controllo e di arrivo del ciclista. Gli orari di passaggio dovranno, altresì, essere riportati, nei punti di controllo presidiati, sul foglio contenente l’elenco dei partecipanti, accanto a ciascun nominativo. Ai fini della omologazione del brevetto randonnée dovrà esservi corrispondenza tra gli orari di passaggio riportati sulla carta di viaggio e quelli annotati accanto a ciascun nominativo sui fogli contenenti l’elenco dei partecipanti.
In alternativa alla carta di viaggio può essere consegnata una tessera magnetica dotata di codice avente le stesse funzioni oppure potrà essere utilizzato un sistema di tracking elettronico, nel qual caso l’organizzatore fornirà tutte le indicazioni e informazioni necessarie all’utilizzo nella pagina del brevetto sul portale ARI - un road book con le indicazioni dell’itinerario da seguire, delle località e degli orari entro i quali dover transitare ai punti di controllo posti lungo il percorso; il road book viene messo a disposizione del ciclista, in formato PDF, sulla pagina dell’organizzatore del brevetto sul portale ARI.
- una traccia GPX che dovrà essere messa a disposizione sulla pagina del brevetto sul portale ARI.
Ogni ciclista ha il dovere di custodire con cura gli strumenti di controllo in modo tale che sia possibile la vidimazione della carta di viaggio, la lettura della tessera magnetica o del sistema di tracciamento elettronico.


Art. 20) Ogni ciclista deve presentare al personale che presidia la partenza, i punti di controllo lungo il percorso e l’arrivo, la carta di viaggio, la tessera magnetica, o, in caso di utilizzo di sistema di tracciamento elettronico, dovrà avere cura di registrare il passaggio secondo le metodologie indicate. La mancata vidimazione da parte del personale dell’organizzazione della carta di viaggio alla partenza o in uno qualsiasi dei punti di controllo situati lungo il percorso, così come la mancata lettura della tessera magnetica e la mancata registrazione del passaggio in caso di utilizzo di sistema di tracciamento elettronico comporta la non omologazione del brevetto randonnée. Nel caso di utilizzazione di tessera magnetica o di sistemi di tracking elettronico il ciclista potrà, comunque, essere omologato nei seguenti casi:
- qualora la mancata lettura della tessera magnetica sia imputabile a malfunzionamento del sistema;
- qualora la mancata registrazione del passaggio, nel caso di utilizzazione di sistema di tracciamento elettronico, sia dovuta a problemi del sistema adottato;
- qualora, in caso di utilizzazione di sistema di tracciamento elettronico, la mancata registrazione ai punti di controllo sia dipendete da problemi di malfunzionamento della strumentazione (smartphone) in possesso del ciclista. In tale evenienza il ciclista potrà provare il passaggio dal punto di controllo facendo ricorso alle modalità di cui al successivo capoverso Possono essere altresì previsti punti di controllo non presidiati; in tal caso il ciclista deve obbligatoriamente dotarsi di un documento rilasciato da un soggetto terzo (esercizio commerciale, ente pubblico, ecc.), ovvero documentazione fotografica da cui risulti l’orario dello scatto, ovvero la traccia del percorso effettuato registrata dal ciclocomputer, ovvero ogni altro mezzo idoneo atto a comprovare il passaggio dal punto di controllo nel lasso temporale di apertura dello stesso, da presentare all’arrivo, dal quale si possa chiaramente rilevare l’avvenuto passaggio al punto di controllo e l’orario di transito, pena la non omologazione della prova.
L’utilizzo di sistemi di tracciamento e rilevamento elettronico da parte dell’organizzatore del brevetto non può costituire motivo di rifiuto dell’iscrizione al brevetto medesimo nei confronti del ciclista che non possegga idonea strumentazione compatibile con il sistema adottato dall’organizzatore. In tale evenienza al ciclista sarà consegnata la carta di viaggio ed il passaggio ai punti di controllo sarà certificato facendo ricorso ai sistemi di cui all’ultimo capoverso del presente articolo.


Art. 21) Ogni ciclista deve partire entro gli orari indicati sulla carta di viaggio riferiti alla finestra di partenza.
Ogni ciclista deve transitare ai punti di controllo entro gli orari indicati sulla carta di viaggio o, nel caso di utilizzo di sistema di tracciamento elettronico, indicati dalla ASD organizzatrice sulla pagina del brevetto sul portale ARI. La ASD organizzatrice non è obbligata a presidiare i punti di controllo al di fuori degli orari di transito previsti.
In caso di passaggio in ritardo al punto di controllo non presidiato o non più presidiato dall’organizzatore il ciclista deve certificare l’avvenuto transito con gli stessi criteri indicati dall’art. 20 ultimo comma. Il ciclista ottiene l’omologazione del brevetto concludendo la prova entro il tempo minimo e massimo indicato dalla ASD organizzatrice secondo quanto previsto dal presente regolamento.


Art. 22) All’arrivo ogni ciclista deve esibire al personale della ASD organizzatrice la carta di viaggio, la tessera magnetica o, nel caso di utilizzo di sistema di tracciamento elettronico, procedere alla registrazione della conclusione del brevetto secondo le metodologie del sistema adottato. La carta di viaggio certifica il regolare svolgimento della prova da parte del ciclista;
nel caso di utilizzo di sistema di tracciamento elettronico la certificazione del regolare svolgimento della prova avviene sulla base delle registrazioni effettuate dal sistema.

Omologazione del brevetto


Art. 23) La ASD organizzatrice del brevetto randonnée invia ad ARI, tramite l’apposito file di gestione presente nel proprio profilo presente nel portale www.audaxitalia.it, l’elenco nominativo dei ciclisti che lo hanno regolarmente portato a termine, redatto in ordine alfabetico, non oltre 5 giorni dalla data di svolgimento del brevetto. ARI, verificato il regolare svolgimento della prova, omologa il brevetto randonnée assegnando a ciascun ciclista un proprio numero di omologazione; l’elenco dei ciclisti omologati viene pubblicato sul portale ARI. Il ciclista che, pur essendo transitato ai punti di controllo entro gli orari previsti, giunga all’arrivo oltre il tempo massimo sua disposizione, non vedrà omologata la sua prova ma comparirà comunque nell’elenco dei ciclisti che l’hanno conclusa con la qualifica di “Finisher”.


Ricorsi


Art. 24) Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul portale ARI dell’elenco dei ciclisti omologati, la ASD che non vede nell’elenco il nominativo di un proprio tesserato, oppure il ciclista che non vede il proprio nominativo inserito nell’elenco e comunque nel caso entrambi i soggetti rilevassero difformità ed errori (anagrafe, società di appartenenza, tempi di omologazione ecc..) devono segnalarlo inviando una e-mail esclusivamente a omologazioni@audaxitalia.it nella quale, oltre alle generalità del ciclista (cognome, nome, società di appartenenza) devono essere indicati la data e la località in cui si è svolto il brevetto randonnée, il nome della ASD organizzatrice e la copia della carta di viaggio del ciclista o, nel caso di utilizzazione di sistemi di tracciamento elettronico, il file delle registrazione dei passaggi.
Il ciclista partecipante al brevetto randonnée può segnalare, secondo i termini di cui al precedente comma, le infrazioni di cui all’art. 16 del presente regolamento in cui sia incorso altro partecipante al brevetto. La segnalazione delle infrazioni di cui all’art. 16 dovrà essere accompagnata da elementi di prova tali da potere permettere di accertare l’effettività delle infrazioni (fotografie, testimonianze di altri ciclisti).


Art. 25) A partire dal 15 ottobre i tempi di cui all’ art. 24) sono ridotti a cinque (5 giorni) per consentire ad ARI di stilare le classifiche definitive del campionato Italiano individuale e di società entro la data di svolgimento del meeting di autunno che di norma si svolge nel mese di novembre. Trascorso tale periodo di tempo ARI si riserva la facoltà di prendere in considerazione il ricorso.


Art. 26) ARI, nel caso di ricorso di cui al comma 1 dell’art. 24, per il tramite della propria Commissione Tecnica, contatta la ASD organizzatrice del brevetto randonnée, nel termine massimo di giorni cinque dal ricevimento della segnalazione, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili a decidere se accettare o respingere il ricorso. La ASD organizzatrice è tenuta a fornire tutte le informazioni utili entro e non oltre giorni dieci dalla richiesta inoltrata da ARI. La decisione ARI, definitiva e senza possibilità di appello, né per il ciclista né per la ASD ricorrente, verrà comunicata agli interessati nel termine massimo di giorni venti decorrenti dalla ricezione di tutte le informazioni e documenti forniti dalla ASD organizzatrice. La Commissione Tecnica di ARI può interrompere una sola volta il precitato termine di giorni venti, al fine di richiedere ulteriori informazioni e documenti tanto alla ASD organizzatrice quanto al ricorrente, qualora quelli forniti non risultassero sufficienti a decidere il ricorso. La richiesta di ulteriori informazioni e documenti dovrà essere evasa nel termine massimo di giorni cinque. Dalla scadenza di detto termine riprenderà a decorrere, da capo, il termine di giorni venti per la per la decisione e la relativa comunicazione agli interessati.

Nel caso di ricorso di cui al comma 2 dell’art. 24, ARI contatta la ASD organizzatrice del brevetto randonnée, nel termine di giorni cinque dalla ricezione del ricorso, al fine di
raccogliere informazioni utili in ordine all’oggetto del ricorso presentato dal ciclista partecipante. La ASD organizzatrice fornirà le informazioni e la documentazione utile entro e non oltre giorni dieci dalla ricezione della richiesta inoltrata da ARI. ARI, inoltre, contatterà il ciclista che avrebbe commesso le infrazioni, sempre nel termine di giorni cinque dalla ricezione del ricorso, affinché lo stesso possa fornire la propria versione dei fatti. Il ciclista cui sono addebitate le infrazioni dovrà fornire ogni informazione che ritiene utile a dimostrare l’insussistenza delle infrazioni medesime entro e non oltre giorni dieci dalla ricezione della richiesta inoltrata da ARI. La decisione di ARI, definitiva e senza possibilità di appello, né per il ciclista ricorrente né per il ciclista cui vengono addebitate le infrazioni, viene comunicata entro il termine di giorni venti decorrenti dalla ricezione di tutte le informazioni e documenti richiesti.

 

 

 

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